Cass. civ. n. 23059 del 26 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c. - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione.


Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12923 del 2013

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

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