Cass. pen. n. 23062 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Tribunale del riesame - Riqualificazione del sequestro preventivo preordinato alla confisca - Legittimità - Ragioni - "Periculum in mora" - Motivazione - Necessità.


In tema di misure cautelari reali, è legittima la riqualificazione, da parte del tribunale del riesame, del sequestro impugnato, disposto ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., in quello di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, trattandosi, in entrambe le ipotesi, di vincolo reale strumentale alla confisca, ferma restando la necessità che sia motivato il presupposto giustificativo del "periculum in mora" in rapporto alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 32582 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2
Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

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