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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 295 del 2 maggio 1984

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 295 del 2 maggio 1984

Testo massima n. 1

Dal testo dell’art. 102 c.p. si ricava che la pericolosità si manifesta con la consumazione del reato e non già con il suo accertamento legale, in quanto il legislatore ha voluto condizionare la dichiarazione di abitualità presunta alla frequenza di un particolare delitto di un dato momento storico e non già alla definitività della condanna. Ognuna delle condizioni previste dall’art. 102 c.p. si compone di vari elementi che ruotano intorno a quello centrale, costituito dalla consumazione del delitto, in quanto questa e solo questa rivela la pericolosità del soggetto. Deve trattarsi cioè, di un delitto qualificato commesso in uno spazio di tempo ben preciso, per il quale venga riportata una condanna irrevocabile in misura già qualificata dalla legge solo nella prima condizione ivi presunta; e non anche del delitto commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo precedente, ma anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna. In tema di dichiarazione di delinquente abituale la seconda condizione richiesta dalla legge al primo comma dell’art. 102 c.p. si verifica solo con la consumazione di un nuovo delitto non colposo, della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti, accertata la definitività di tutte le relative sentenze di condanna, non essendo necessaria che la consumazione del nuovo delitto sia anche posteriore al passaggio in giudicato della sentenza per l’ultimo dei precedenti delitti.

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