Cass. pen. n. 512 del 2 maggio 1984
Testo massima n. 1
In tema di abitualità prevista dalla legge, l'autonomia della disciplina della stessa per quanto riguarda il contrabbando e relativa alle condizioni necessarie per la sua dichiarazione, attiene unicamente al termine finale, che viene rimosso e non anche alla condizione del passaggio in giudicato della sentenza o delle sentenze di condanna concernenti i delitti precedenti.
Testo massima n. 2
L'abitualità presunta dalla legge può essere dichiarata nei confronti di colui che, dopo aver riportato condanna alla reclusione in misura superiore complessivamente a 5 anni per almeno tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro 10 anni e non contestualmente, subisca altra condanna per delitto non colposo della stessa indole entro 10 anni dall'ultimo dei delitti precedenti e successivamente all'ultima condanna. Il nuovo delitto deve essere, cioè, commesso in data posteriore al passaggio in giudicato della pronuncia dell'ultima condanna concernente precedenti delitti ed in epoca non successiva al termine di 10 anni dalla data di commissione dell'ultimo dei precedenti delitti.
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