Cass. pen. n. 2649 del 22 luglio 1980
Testo massima n. 1
Poiché l'essenza dell'abitualità ritenuta dal giudice sta nell'essere il reo dedito al delitto, al fine della relativa dichiarazione l'omogeneità della natura dei reati commessi costituisce un elemento decisivo per la dichiarazione di abitualità, unitamente alla reiterazione delle condotte criminose a distanza ravvicinata.