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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 881 del 10 maggio 1967

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 881 del 10 maggio 1967

Testo massima n. 1

Ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato non è sufficiente la contestazione della recidiva sia pure nella forma più grave, perché, a norma dell’art. 105 c.p., essa deve fondarsi sulla valutazione di una serie di altre circostanze che l’imputato deve preventivamente conoscere per potersene efficacemente difendere. Pertanto la incompleta contestazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la dichiarazione di professionalità nel reato è, ai sensi dell’art. 186 n. 3 c.p.p., causa di nullità assoluta e insanabile della decisione nella parte concernente la dichiarazione medesima e la conseguente misura di sicurezza.

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