Cass. pen. n. 5307 del 5 maggio 1992
Testo massima n. 1
Il reato di collusione in contrabbando costituisce una deroga al generale principio sancito dall'art. 115 c.p. che prescrive la non punibilità sia dell'accordo per commettere un reato sia della istigazione, non seguita della commissione del reato. La natura eccezionale di tale previsione di punibilità induce a ritenere che possano integrare la detta fattispecie solo quelle intese che abbiano per oggetto un contenuto specifico, concreto, determinato o eventualmente determinabile dalla successiva volontà delle parti e non quelle che abbiano un contenuto generico, incerto, legato ad evenienze future e non controllabili dalle parti stesse perché affidate al caso o a scelte di terzi.