Cass. pen. n. 23115 del 26 marzo 2025

Testo massima n. 1


NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Istanza ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Assunzione della testimonianza di persona offesa minorenne - Rigetto per ragioni di età del dichiarante - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.


È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17826 del 2025

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 609 quater

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