Cass. civ. n. 23119 del 28 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Dati relativi al deposito degli atti nel fascicolo telematico - Attestazioni della cancelleria - Efficacia di certezza legale - Potere di certificazione del procuratore della parte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul presupposto che la tempestività dell'iscrizione a ruolo non potesse essere validamente dimostrata dalla produzione dell'estratto del fascicolo d'ufficio telematico, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n. 179 del 2012, aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza procedere alla diretta verifica delle risultanze del suddetto fascicolo, se del caso sollecitandone l'attestazione da parte della cancelleria).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 347
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 57
DM Grazia e Giustizia 27/03/2000