Cass. pen. n. 2732 del 4 marzo 1994
Testo massima n. 1
In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode di cui all'art. 349, comma 2, c.p. si comunica ai concorrenti, non rientrando tra quelle previste dall'art. 118 dello stesso codice, salvo il temperamento introdotto dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Testo massima n. 2
Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 c.p. non occorre che il provvedimento di sequestro sia stato preventivamente notificato né occorre la rottura o la rimozione di sigilli, che potrebbero anche non essere stati apposti dal momento che oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva, è necessario, comunque, un qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie: applicazione di un cartello indicante «cantiere in sequestro»).
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