Cass. civ. n. 23124 del 12 agosto 2025

Testo massima n. 1


ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE


Responsabilità degli amministratori - Fallimento - Curatore - Azione a favore della società e dei creditori sociali - Cumulo - Clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale - Inapplicabilità - Fondamento.


In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2393
Cod. Civ. art. 2394
Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 28533/2018

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