Cass. civ. n. 23131 del 31 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO


Criteri di determinazione del compenso ex art. 1 d.m. 30 maggio 2002 – A percentuale sul valore stimato – Esclusione – A percentuale sul valore della domanda – Sussistenza.


La liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l'esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 10
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 12

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