Cass. pen. n. 7080 del 4 agosto 1984
Testo massima n. 1
Il concetto di reato unico richiamato dall'art. 122 c.p., concerne esclusivamente quel reato che, pur se produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralità di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale è correlata un'unica sanzione. Non rientra pertanto, agli effetti dell'art. 122 c.p., nella nozione di reato unico commesso in danno di più persone l'ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di più persone, ovvero di pluralità di azioni concretizzanti più reati in danno di più persone unificati dal vincolo della continuazione, nei quali casi la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.
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