Cass. pen. n. 201 del 7 febbraio 1973

Testo massima n. 1


Dalla contestazione all'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. (commissione dei reati in stato di ubriachezza abituale) automaticamente discende l'applicazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche senza che al riguardo occorra alcuna specifica contestazione. La norma contenuta nell'art. 94, infatti, attiene alla imputabilità ed agli effetti aggravanti della ubriachezza abituale.

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