Cass. civ. n. 23177 del 27 agosto 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica dell'atto di impugnazione - Consegna in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario - Prevalenza del riferimento personale su quello topografico - Validità - Fondamento.
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.