Cass. civ. n. 23213 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia analogica di documento informatico - Disconoscimento ex art. 23 c.a.d. - Requisiti.


Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16557 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23
Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 214

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