Cass. civ. n. 23215 del 31 luglio 2023

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato


Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10864 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

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