Cass. pen. n. 23216 del 22 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Continuazione con altro reato già giudicato - Deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Condizioni - Fattispecie.


In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 51473 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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