Cass. civ. n. 3221 del 16 maggio 1981

Testo massima n. 1


Il regime delle prestazioni accessorie di una servitù (nella specie: opere di manutenzione) stabilito dal titolo riguarda un'obbligazione propter rem — ossia legata al rapporto con la cosa oggetto della servitù e, come tale, destinata a trasmettersi con il trasferimento di quella res — e, pertanto, non può essere modificato che da altro titolo scritto e trascritto, in mancanza del quale detta obbligazione segna, con lo stesso originario regolamento, il trasferimento del bene asservito.

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