Cass. civ. n. 23242 del 31 luglio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Disciplina ex art. 2112 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Strumento giuridico adottato - Vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario - Irrilevanza.


In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26808 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112

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