Cass. civ. n. 23273 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI


Rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva dell'attività - Dichiarazione fiscale del curatore fallimentare ai fini della compensazione - Inequivoca volontà di non perdere il credito - Idoneità - Prescrizione decennale.


Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 4 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 36385/2022

Ricerca altre sentenze