Cass. pen. n. 23275 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.


Nuovo esercizio dell’azione penale - Cause di interruzione e sospensione del corso della prescrizione anteriori - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.


In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 31695/2001

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