Cass. pen. n. 23275 del 09 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Oneri di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – Richiamo nell'atto di impugnazione alla dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel corso del giudizio di primo grado – Sufficienza - Fattispecie.


L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 16480 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

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