Cass. pen. n. 9963 del 2 marzo 1990

Testo massima n. 1


Il delitto di cui all'art. 516 c.p. e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lettera a) della L. 30 aprile 1962, n. 283 hanno differente oggettività giuridica: il primo ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; la seconda ha, invece, per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, è diretta a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 c.p. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

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