Cass. civ. n. 23276 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Costituzione della parte con più difensori - Notificazione del ricorso - Irreperibilità del primo difensore - Rinnovo dell'adempimento nei confronti del secondo difensore - Rinuncia al mandato - Irrilevanza - Ultrattività del mandato.


La presenza in giudizio di più difensori per la stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell'adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l'ultrattività del mandato prevista dall'art. 85 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28365 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

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