Cass. civ. n. 23283 del 28 agosto 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 510
Cod. Proc. Civ. art. 512
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.