Cass. pen. n. 23293 del 10 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Utilizzabilità - Impossibilità dell'esame del testimone diretto - Valutazione delle dichiarazioni "de relato" - Requisiti - Indicazione.
La testimonianza indiretta, pur utilizzabile nei limiti previsti dall'art. 195 cod. proc. pen., deve essere valutata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, con speciale cautela, particolarmente penetrante quando il testimone diretto non sia stato ascoltato (nella specie, perché deceduto), reperendo, all'occorrenza, ulteriori elementi esterni di conferma.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.