Cass. civ. n. 2330 del 31 gennaio 2025
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 1
Cod. Civ. art. 1483