Cass. civ. n. 2330 del 31 gennaio 2025

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.


In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20165 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 1
Cod. Civ. art. 1483

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