Cass. civ. n. 23309 del 14 agosto 2025

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE


Acquisto ex lege dell'eredità - Art. 485 c.c. - Operatività - Presupposti - Onere della prova - Fattispecie.


L'acquisito ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore superstite nell'immobile ereditario, senza valutare sia la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, sia la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 485
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6167/2019

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