Cass. civ. n. 2331 del 25 gennaio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Contestazioni del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.