Cass. civ. n. 23312 del 29 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Nota di variazione IVA - Limite temporale di un anno per la sopravvenuta inesigibilità del credito per accordo delle parti - Accordo di ristrutturazione - Riconducibilità ad un accordo privatistico - Esclusione - Fondamento.


In tema di nota di variazione IVA, l'art. 26, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, riconosce il diritto del cedente di un bene o del prestatore di un servizio, dopo l'emissione della fattura, di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla modifica dell'imponibile per il venir meno o la riduzione dello stesso, prevedendo, tuttavia, il limite di un anno dalla effettuazione della operazione imponibile quando la variazione dipende dal sopravvenuto accordo fra le parti, non estendibile all'accordo di ristrutturazione, il quale non ha natura privatistica, essendo soggetto a omologazione giudiziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 39182 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3

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