Cass. civ. n. 23318 del 29 agosto 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta priva di effettive conseguenze pregiudizievoli o di concreti vantaggi - Successiva elisione degli effetti dannosi - Idoneità ad escludere la rilevanza disciplinare dei fatti - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.


In tema di licenziamento disciplinare, l'assenza nella condotta contestata al lavoratore di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore o per terzi, ovvero di concreti vantaggi a favore proprio o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliderne gli effetti dannosi, non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in ragione della ritenuta assenza di offensività, aveva escluso la rilevanza disciplinare di plurime condotte attuate in violazione delle disposizioni aziendali e dei diritti dei clienti da un direttore di filiale di un istituto di credito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8816 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2119
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

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