Cass. civ. n. 23318 del 15 agosto 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Destituzione ex art. 45 r.d. n. 148 del 1931 - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Presupposti - Mancata sorveglianza - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
La destituzione prevista, dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, per il lavoratore dei servizi pubblici di trasporto che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si approprino di beni aziendali, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa della destituzione, avendo accertato che la lavoratrice aveva intenzionalmente avallato una prassi di omessa contabilizzazione di movimenti di denaro e di biglietti, rendendo così possibili, se non anche agevolando, azioni di appropriazione indebita).