Cass. civ. n. 23324 del 29 agosto 2024

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello - Udienza di comparizione delle parti - Delega del collegio ad uno dei suoi componenti - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello, nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 738

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Precedenti: Cass. civ. n. 26200/2015

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