Cass. civ. n. 23325 del 29 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronea indicazione da parte dell'istituto previdenziale del termine per proporre impugnazione giudiziale - Danno conseguente per l'assicurato - Presupposti - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.


Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11090 del 2007

Normativa correlata

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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