Cass. pen. n. 8058 del 24 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Il divieto di sospensione dell'esecuzione, previsto dall'art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p. nel caso di condanna per taluno dei delitti elencati nell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), tra i quali figurano quelli previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies c.p., opera anche nei confronti di soggetto che sia stato condannato per il reato di violenza carnale, quale previsto dall'abrogato art. 519 c.p., atteso che la condotta integratrice di tale reato trova corrispondenza in quelle previste dalle nuove norme incriminatrici sopra indicate.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE