Cass. pen. n. 1965 del 12 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di violenza carnale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili di ufficio, come sono ad esempio i reati di induzione e agevolazione della prostituzione. In tali casi infatti, poiché sul fatto di violenza l'attività istruttoria deve puntare l'attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio, non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità a querela, la riservatezza della persona offesa. A maggior ragione sarà perseguibile di ufficio il reato di violenza quando alla madre della parte lesa venga contestato il reato di concorso morale nel delitto di violenza carnale.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi