Cass. pen. n. 8453 del 27 luglio 1994

Testo massima n. 1


Deve qualificarsi come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando — e poi attuando la minaccia — di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali; a nulla rileva, infatti, l'assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l'effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, inizia l'esecuzione materiale del reato di violenza carnale con la conseguenza che, se il reato non viene portato a compimento perché la vittima non cede alle minacce, ricorrono gli estremi del tentativo.

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