Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8168 del 19 luglio 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8168 del 19 luglio 1994

Testo massima n. 1

Non è censurabile dal giudice di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia ritenuto che il delitto di ratto a fine di libidine e quello di violenza carnale siano rimasti nettamente separati in relazione alle condotte, non coincidenti temporalmente, allorché tra l’inizio della privazione della libertà e l’inizio degli atti integranti il delitto di violenza carnale sia trascorso un non trascurabile lasso di tempo. [ Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati, veniva spiegato, nella sentenza impugnata, che la vittima era all’esterno della propria abitazione, allorché fu immobilizzata e trattenuta «per il tempo necessario perché fosse dagli aggressori sfondata la porta dell’abitazione e fosse realizzata dagli stessi la violenta adduzione nella stanza da letto»: tempo questo trascorso «oltre i limiti di quanto fosse strettamente indispensabile per consumare gli atti di violenza sessuale» ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze