Cass. pen. n. 3141 del 15 marzo 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza carnale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. Va inoltre ribadita l'unicità del concetto di violenza, non suscettibile di connotazioni diverse nei rapporti tra estranei o nei rapporti tra i coniugi. (Nella specie il marito, condannato anche per il reato di maltrattamenti, era ritornato, come al solito, a casa ubriaco ed aveva insultato e picchiato la moglie che aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso ad avere rapporti sessuali, alla fine concedendosi per far cessare i maltrattamenti. La Suprema Corte ha osservato che un consenso della vittima al coito certamente vi era stato, ma si era trattato di un consenso viziato dai maltrattamenti subiti quella notte; maltrattamenti che si cumulavano a tutti quelli subiti in precedenza, dando così luogo ad uno stato di prostrazione e di incapacità a resistere).
Testo massima n. 2
L'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia è costituito dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo (o i soggetti passivi) a sofferenze fisiche e morali continuate. Il fatto che i singoli episodi costituenti, nel loro complesso, la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza è fatto irrilevante: l'ubriachezza, infatti, non esclude il dolo.
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