Cass. pen. n. 23335 del 12 marzo 2025

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Richiesta di pena sostitutiva - Ammissibilità in astratto - Rigetto per inidoneità del programma di trattamento dell’UEPE - Esclusione - Acquisizione di informazioni utili - Necessità - Ragioni.


In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, qualora ritenga ammissibile, in astratto, la sostituzione della pena, non può rigettare la richiesta per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E., ma è tenuto ad acquisire, anche mediante interlocuzioni con tale ufficio, le informazioni utili ad adottare una risposta sanzionatoria "individualizzata" che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale dello condannato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13114 del 2025

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 54 CORTE COST.

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