Cass. civ. n. 23341 del 29 agosto 2024
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese - Fenomeno successorio sui generis - Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione - Trasmissibilità delle sanzioni tributarie - Ammissibilità - Fondamento.
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2740