Cass. pen. n. 6294 del 25 maggio 1992

Testo massima n. 1


In relazione al reato di violenza carnale, legittimamente è esclusa l'ammissibilità del prelievo ematico e della relativa perizia sul bambino nato dal rapporto incestuoso, quando vi osti il diritto personalissimo di riservatezza attribuito dall'art. 73, L. 4 maggio 1983, n. 184, al bambino intanto adottato, e opposto dai genitori adottivi, che hanno negato perciò il consenso alla perizia.

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