14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 624 del 19 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di violenza carnale presunta, ex art. 519 cpv. n. 3 c.p., sussistono due ipotesi, a seconda che la vittima sia inferma di nascita ovvero che, a cagione della sua inferiorità fisica o psichica, la vittima non sia in grado di resistere al colpevole [ anche se la situazione di inferiorità non sia stata dal colpevole medesimo determinata ]. Mentre nella prima ipotesi non è richiesta alcuna indagine particolare sul grado di infermità mentale, sul secondo caso, invece, deve accertarsi in concreto il grado di tale infermità o inferiorità per valutare se esso è di tale entità da impedire completamente oppure solo da limitare in modo apprezzabile la resistenza da parte della vittima.
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Testo massima n. 1
Tra i casi di inferiorità fisiopsichica, previsti dall’art. 519, cpv. n. 3, c.p., ben può rientrare lo stato del soggetto in dipendenza dall’assunzione di psicofarmaci [ cosiddetti tranquillanti ], quando da esso derivi una sospensione dell’attenzione e dei poteri di controllo che renda il soggetto medesimo incapace di normale resistenza all’azione del colpevole ed a quest’ultimo consenta di commettere violenza carnale.
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