Cass. pen. n. 10804 del 20 ottobre 1994
Testo massima n. 1
In tema di violenza carnale, la condizione di inferiorità psichica prescinde da fenomeni di patologia mentale essendo riferibile a fattori di natura diversa connotati da tale consistenza ed incisività da viziare il consenso all'atto sessuale della persona offesa. Tra tali fattori vanno compresi quelli ambientali o derivanti da traumi. Il giudice di merito, al fine di poter valutare le condizioni psichiche del soggetto passivo al momento del fatto, è tenuto ad espletare ogni opportuna indagine, con conseguente obbligo di congrua motivazione oltre che sulla consapevolezza da parte dell'agente del particolare stato psichico del soggetto passivo, sulle cause dell'eventuale indebolimento psichico, sul grado di tale indebolimento, sulla compatibilità in concreto tra una normalità di capacità intellettiva, ove sussistente, e l'inferiorità psichica, sulla coscienza da parte del soggetto passivo del suo stato idonea a determinare il superamento della inferiorità. (Nella specie è stata annullata una sentenza di condanna per essere state valutate in modo sommario e solo in astratto le condizioni psichiche della vittima e per essere stato omesso l'esame sullo svolgersi degli episodi per i quali vi era stata incriminazione nonché ogni apprezzamento dell'elemento soggettivo).
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