Cass. pen. n. 23354 del 12 marzo 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Confisca di prevenzione - Terzo titolare di un diritto reale sul bene rimasto estraneo al procedimento di confisca - Incidente di esecuzione - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.
In tema di confisca di prevenzione, il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione per la tutela del proprio diritto, qualora sia rimasto estraneo al procedimento, sempre che vi sia la sua buona fede e che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla confisca. (Fattispecie relativa a terzo che, dopo aver venduto al proposto il bene poi confiscato, aveva trascritto, prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, domanda poi accolta - dopo l'adozione del provvedimento di confisca - dalla sentenza del giudice civile che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, con l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 cod. civ.).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2652 com. 1
Cod. Civ. art. 1458
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.