Cass. pen. n. 10704 del 13 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Il rapporto di specialità già intercorrente tra l'art. 523 c.p. (ratto a fine di libidine) e l'art. 605 stesso codice (sequestro di persona) comporta che a seguito dell'abrogazione dell'art. 523 c.p., il ratto a fine di libidine, lungi dall'essere penalmente irrilevante, va punito come sequestro di persona, poiché, venuta meno la norma speciale, esso rientra nell'ambito di previsione della norma generale. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) continua ad applicarsi, in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma terzo, c.p., la norma di cui all'art. 523 c.p. abrogato, perché più favorevole al reo rispetto alla norma prevista dall'art. 605 c.p.

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