Cass. pen. n. 4701 del 9 febbraio 2005
Testo massima n. 1
Non configura il reato di cui all'art. 527 c.p. (atti osceni) l'attività della ballerina che denudandosi mimi atti sessuali allorché la condotta sia destinata alla visione di persone adulte cha abbiano richiesto di assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo in locale pubblico destinato allo svolgimento di tale tipo di esibizione ed al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso.