Cass. pen. n. 4486 del 11 aprile 1992

Testo massima n. 1


In tema di atti osceni, la sagrestia deve considerarsi come luogo aperto al pubblico; infatti, quale che sia il regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, in quanto bene appartenente alla Chiesa, unicamente rilevante per l'ordinamento statuale è la situazione di fatto a cui sono concretamente esposti i beni ecclesiastici. Pertanto, anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato di fatto rilevante è che non è interdetto assolutamente l'accesso del pubblico, non è, cioè, vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE