Cass. civ. n. 23395 del 16 agosto 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE


Part-time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno - Condizioni di impiego - Progressione di carriera fissata dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Interpretazione della contrattazione collettiva in conformità al divieto - Necessità - Fattispecie.


La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4
Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7
Contr. Coll. 08/06/2000
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363

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Precedenti: Cass. civ. n. 8966/2018

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